Il nuovo incentivo per chi assume giovani-Your Sub Title Here

Il nuovo incentivo per chi assume giovani

Con il decreto n. 44 del 2020, l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale ”IO Lavoro” fruibile dai datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati non soltanto nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche in quelle in transizione e più sviluppate. L’incentivo è pari alla contribuzione posta a carico dell’azienda che assume, per una durata di 12 mesi e entro il tetto massimo di 8.060 euro. Il decreto definisce le fattispecie di cumulabilità dell’agevolazione con altre misure già previste a sostegno dell’occupazione.

L’ANPAL, con il decreto n. 44 del 6 febbraio 2020, introduce un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
c) che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
d) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Tipologie contrattuali incentivate

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Importo dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
La fruizione deve concludersi, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile:
- con l’incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza;
- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Procedimento di ammissione all’incentivo

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS.
L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
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