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DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO, RISPETTARE L'ORA X.

12 Luglio 2019 - Sempre maggiore diffusione registrano gli accordi integrativi aziendali, dato anche l’impulso avviato dalla contrattazione nazionale, che prevedono l’istituzione di un premio monetario subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati. Tale somma può godere, nel rispetto delle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016, di misure fiscali agevolate. Con decreto 25.03.2016 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state disciplinatele modalità applicative delle disposizioni introdotte dall'art. 1, cc. 182-189 L. 208/2015.
Le successive circolari dell’Agenzia delle Entrate (28/E/2016 e 5/E/2018) hanno fornito chiarimenti in relazione alla detassazione. In particolare hanno definito che solo al termine del periodo definito dal contratto, il periodo congruo appunto, deve essersi verificato un incremento di produttività, redditività, ecc. costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata del periodo congruo è rimesso alla contrattazione di secondo livello e ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato precedente. Pertanto, non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, essendo invece necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio; per la verità questa posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata confutata da più di un interprete.
Con risposta 205 l’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che la funzione incentivante delle norme in esame, così come specificato anche nei richiamati documenti di prassi, in tanto può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga dopo la stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e misurati nel periodo congruo stabilito dal contratto collettivo di secondo livello.
L’Agenzia conclude che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un'eventuale produttività futura non ancora realizzata. Da quanto sopra emerge, per esempio, che non potrà essere ipotizzabile l’applicazione del regime fiscale agevolato allorquando i premi di risultato siano erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento. Non è quindi ammissibile una determinazione “postuma” o a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, in quanto, come detto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo. Pertanto, se si dovesse siglare un accordo a fine novembre 2018 e si assumesse come indicatore della misura del risultato l’EBITDA 2018, quindi il suo incremento rispetto al 2017, ancorchè il premio venisse erogato a luglio 2019, non potrebbe essere applicata la detassazione, in virtù del fatto che l’incremento, a grandi linee, era già definito al 26.11.2018, data di stipula dell’accordo.

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