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Bonus pubblicità, sconto del 75% per chi investe sui media, anche digitali
20/09/2019 - È diventato permanente il bonus pubblicità, il credito di imposta del 75% dedicato a imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle tv e radio locali. La domanda per il 2019 va presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
Il bonus pubblicità è un credito d’imposta del 75% per gli investimenti pubblicitari incrementali, cioè quelli il cui valore superi almeno dell1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
 
È stato introdotto dal DL 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017 e modificato dal DL 148/2017, convertito dalla Legge 172/2017. La modifica più recente e sostanziale è quella apportata dal DL 59 del 28 giugno 2019 convertito dalla Legge 81 dell’8 agosto 2019 che ha reso strutturale la misura e ha unificato al 75% la percentuale di credito d’imposta.
Rispetto al passato, quindi, il bonus è diventato permanente ed è stata eliminata la maggiorazione fino al 90% per le MPMI e le start-up innovative, rimasta comunque inattuata perché mai autorizzata dall’UE.
 

Chi può ottenerlo?

Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali rispetto all’anno precedente. Quindi, se un soggetto non ha effettuato spese ammissibili nel 2018, non potrà accedere al beneficio nel 2019.
 
Inoltre, il bonus pubblicità è un’agevolazione concessa in base al regime ‘de minimis’. Non può ottenerlo, quindi, chi abbia superato il plafond di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Per il solo anno 2019, la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito d'imposta è stata necessariamente spostata in avanti: dal 1° al 31 ottobre 2019, telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall'Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
 
Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.
 
Dal 2019 in poi, la copertura del bonus pubblicità, è assicurata dal ‘Fondo per il pluralismo e l’informazione’ ma con un tetto di spesa annuale. Tale tetto sarà fissato con un DPCM. Qualora le risorse disponibili si rivelassero insufficienti, saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari. Nel 2018 è stata concessa una percentuale del 40% circa, anziché del 75%.
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